Decisione 18 aprile 1950 - 26 luglio 1950, n. 19

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 18 aprile 1950 - 26 luglio 1950, n. 19

sul ricorso del Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 14 marzo 1950, concernente: « Istituzione di condotte agrarie in Sicilia

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: CATINELLA; P. M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. DE BERNARDINIS) - Regione Siciliana (Avv.ti E, LA LOGGIA, ORLANDO CASCIO e PARESCE).

 

(omissis)

Con decreto legislativo del 14 marzo 1950 il Presidente della Regione Siciliana emanava norme sulla istituzione di condotte agrarie allo scopo di indirizzare ed incrementare la produzione agricola nellisola (art. 2).

Lart. 5 disponeva che ad ogni condotta sarebbe stato preposto un laureato in scienze agrarie, coadiuvato eventualmente da uno o pi periti agrari; e che il personale non subalterno sarebbe stato assunto per concorso. Lart. 6 fissava lorganico provvisorio, stabilendo che con decreto dellAssessore per lagricoltura e le foreste, di concerto con lAssessore per le finanze, si sarebbe provveduto ai bandi di concorso.

Il Commissario dello Stato, proponeva impugnazione avverso il predetto provvedimento con ricorso tempestivamente depositato il 30 marzo 1950 nel quale, dopo aver manifestato dubbi sulla ricorrenza degli estremi per lesercizio della delegazione di potest legislativa - senza per altro farne oggetto di specifico motivo di gravame lamentava la violazione della seconda parte del terzo comma della VIII disposizione transitoria della Costituzione che fa obbligo alle regioni di trarre al proprio personale tranne che in casi di necessit da quello dello Stato e degli enti locali.

Il ricorso veniva illustrato con memoria e con note aggiunte in cui si faceva richiamo, altres, allart. 43 dello Statuto della Regione Siciliana, e si contestava la ricorrenza del caso di necessit previsto dalla seconda parte del terzo comma della VIII disposizione transitoria.

La difesa della Regione, con memoria e successive note difensive, dopo aver posto in rilievo la rispondenza del provvedimento alle necessit dellagricoltura isolana, deduceva la inefficacia rispetto allordinamento regionale siciliano delle norme dettate dalla Costituzione per le regioni di diritto comune, insistendo particolarmente sulla inapplicabilit della VIII disposizione transitoria essendo lo Statuto della Sicilia entrato in vigore prima della costituzione della Repubblica. Specificava inoltre che, per lapplicazione di tale Statuto, erano state emanate norme particolari con vari provvedimenti legislativi.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 1950 i difensori dello Stato e della Regione insistevano nelle rispettive tesi. Il Procuratore generale chiedeva laccoglimento del ricorso rilevando lapplicabilit alla Regione Siciliana della seconda parte del terzo comma della VIII disposizione in quanto detta norma, a differenza delle altre contenute nella stessa VIII disposizione transitoria, non ha riscontro nellarticolo 3 dello Statuto siciliano, n in altre disposizioni transitorie e di attuazione dello Statuto medesimo.

Ci posto lAlta Corte osserva in diritto.

Alla Sicilia ed alle altre regioni regolate da statuti speciali dellart. 116 della Costituzione, non possono applicarsi le disposizioni contenute nei successivi artt. 117-133 e le disposizioni transitorie se non in quanto eventualmente necessarie per una integrazione degli statuti medesimi non contrastante con la loro specialit

La seconda parte del 3 comma della VIII disposizione transitoria della Costituzione tuttavia la espressione di un principio generale relativo alla posizione del personale nelle successioni tra enti pubblici.

La osservanza di tale principio demandata alla amministrazione regionale; di conseguenza, nessuna censura di illegittimit costituzionale pu muoversi al decreto legislativo in esame, la cui formulazione non esclude lobbligo dellamministrazione medesima di preferire il personale proveniente dalla amministrazione dello Stato e da quelle degli enti locali che risulti idoneo alle specifiche funzioni.

P.Q.M.

LAlta Corte per la Regione Siciliana respinge il ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso il decreto legislativo del Presidente della Regione del 14 marzo 1950, relativo alla istituzione di condotte agrarie in Sicilia.